Il presidente della Fondazione Opere Laiche, Ferdinando Manzotti, presenta querela contro la diffusione di dati riservati. La capogruppo di Loreto Progressista, Anna Maria Ragaini, lascia l’aula per protesta contro la seduta a porte chiuse: «Prevale il diritto dei cittadini a essere informati»
Si sposta dall’aula consiliare alle carte degli avvocati la vicenda delle nomine nel nuovo consiglio di amministrazione delle Opere Laiche di Loreto. Da una parte Anna Maria Ragaini, capogruppo di Loreto Progressista, che ha abbandonato il consiglio comunale per protesta contro la seduta segreta e rivendica il diritto dei cittadini alla trasparenza. Dall’altra Ferdinando Manzotti, presidente della Fondazione, che ha presentato querela per la diffusione di dati riservati e parla di gogna mediatica.

Nel consiglio comunale del 30 settembre il primo punto all’ordine del giorno era l’interrogazione dell’opposizione sulla scelta di Manzotti da parte del sindaco Moreno Pieroni e sulla posizione debitoria che, secondo Loreto Progressista, il professionista aveva nei confronti del Comune al momento della nomina, poi interamente sanata. La discussione però non c’è stata: la maggioranza ha votato per procedere a porte chiuse e la consigliera proponente è uscita dall’aula.
Manzotti aveva consegnato al presidente del Consiglio una lettera da leggere durante il dibattito. L’ha poi aggiornata con gli ultimi sviluppi e protocollata ieri. Nel documento contesta la pubblicazione integrale dell’interrogazione sulla pagina social di Loreto Progressista, con importi, voci e annualità che, a suo dire, sarebbero stati riportati anche in modo errato. «Non si tratta più di legittimo controllo politico, ma di esposizione pubblica di un cittadino», scrive. Un debito in sospeso, sostiene, «non equivale né a disonestà né ad inaffidabilità morale». E aggiunge: «Presentare questa vicenda come marchio di indegnità è una forzatura grave strumentale e diffamatoria».
Il presidente difende anche la regolarità della nomina: «L’incarico di consigliere della fondazione non integra in alcun modo un incarico pubblico». Trattandosi di una funzione di natura privatistica, spiega, non le si possono applicare automaticamente i vincoli previsti per gli incarichi pubblici. «Ma questo la signora Ragaini lo sa, o quanto meno dovrebbe saperlo bene. È dunque evidente che il vero ed unico interesse sotteso all’iniziativa della consigliera non era, né è mai stato, quello di verificare la legittimità della mia nomina, bensì quello di espormi al pubblico ludibrio».

Di tutt’altro avviso Ragaini, che già nel comunicato diffuso il giorno della seduta aveva spiegato perché ha lasciato l’aula. Il consiglio senza pubblico e senza diretta streaming, secondo la capogruppo, sarebbe «un modo per impedire ai cittadini di conoscere i criteri con cui si procede alla scelta degli amministratori». «Il consiglio comunale può chiudere le porte al pubblico se deve discutere del privato di una persona per tutelarne la dignità – precisa –. Non può tuttavia farlo se l’obiettivo è discutere della liceità o della trasparenza dell’azione politica e amministrativa di un amministratore pubblico». In discussione, per Ragaini, c’erano i requisiti per ricoprire l’incarico e le verifiche fatte dal sindaco. «Il diritto dei cittadini ad essere informati – sottolinea – prevale sulla riservatezza delle loro condotte quando vi sia un interesse pubblico».



10 commenti
Pierò, cominciano le rogne? Già c’è la polizia negli uffici comunali. Adesso questa bega.
«Il consiglio comunale può chiudere le porte al pubblico se deve discutere del privato di una persona per tutelarne la dignità – precisa –. Non può tuttavia farlo se l’obiettivo è discutere della liceità o della trasparenza dell’azione politica e amministrativa di un amministratore pubblico» – La nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione OO.LL. non è un’azione politica o amministrativa di un amministratore pubblico. Il Consiglio Comunale non ha titolo per interferire o anche solo valutare l’operato che la persona che riveste la carica di sindaco compie quando esercita un potere che gli deriva solo dallo statuto dell’ente.
Curiosa interpretazione elle regole. Anzi dell’arbitrio! Perchè qui regole non se ne vogliono.
Le regole possono anche non piacere ma queste sono. Basta leggere lo statuto della Fondazione.
Permettimi, ma valgono le cosiddette “regole” della fondazione o quelle del Consiglio comunale?
Solo quelle della Fondazione. Il Comune non c’entra nulla e non ha alcun potere sulla Fondazione.
Fino a che non sarà chiara la differenza tra agire “perché” uno è stato nominato sindaco (la carica è solo il criterio di individuazione della persona a cui lo statuto della fondazione – e solo lo statuto – conferisce il potere di nomina del suo consiglio) e agire “in qualità di” sindaco (ossia esercitando un pubblico potere) continueranno polemiche prive di sostanza.
Anche l’atto di nomina non ha natura pubblica. Lo statuto della Fondazione individua la persona alla quale attribuisce questo potere in ragione del fatto che è stata eletta sindaco. In altre parole il fatto di essere stato eletto sindaco è solo il criterio di individuazione della persona fisica che diventa titolare del potere di nomina. Se non si comprende la distinzione fra chi agisce perché è stato eletto sindaco e chi agisce in qualità di sindaco si genera l’equivoco che conduce a polemiche prive di sostanza.
Insomma, ‘sta Fondazione è una “cosa loro”? Quello che conta è solo il fatto che poi conceda soldi al Comune ogni volta che chiede?
La Fondazione non “appartiene” a nessuno. E’ una ente che, con suo patrimonio, persegue obiettivi di solidarietà sociale volti a favorire l’inclusione e la tutela delle persone residenti o domiciliate nel territorio del Comune di Loreto che si trovano in condizioni di difficoltà ed emarginazione per ragioni di indigenza, di età avanzata o a causa di problematiche di discriminazione o disagio da qualsiasi causa determinate (art. 2 dello statuto). Lo stesso articolo precisa le modalità operative con cui questa finalità possono essere perseguite. Possono essere erogati contributi al Comune per sostenere attività culturali, educative, sportive e ricreative promosse dall’Amministrazione ma devono essere privilegiate le attività socio – assistenziali.